Rassegna Stampa
DIRITTI UMANI
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| Scritto da Giuseppe Stranieri |
| Mercoledì 10 Dicembre 2008 16:47 |
STATUTOAssociazione di volontariato“Free Aid: a un passo dai sogni” ONLUSArt. 1 Denominazione – sede- durata E’ costituita ai sensi degli art 14 e seguenti del Codice Civile, una libera associazione senza scopo di lucro, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), denominata “ Free Aid: a un passo dai sogni”ONLUS. Nei modi consentiti dalle norme vigenti, l’Associazione si impegna ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l’acronimo ONLUS.” La sede legale dell’Associazione è in Girifalco (CZ), via 2° trav. Carducci, n°5. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà trasferire all’interno dello stesso Comune o in Comune diverso, in Italia, la sede legale e potrà aprire e chiudere ovunque in Italia e all’estero sedi amministrative ed operative, nonché delegazioni ed uffici staccati. Il trasferimento della sede legale in altro Comune o all’estero e l’istituzione di sedi secondarie è di competenza dell’assemblea degli associati. L’associazione ha durata illimitata. Art. 2 Finalità dell’Associazione Le finalità dell’Associazione sono il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con particolare obiettivo alla realizzazione di progetti, in Italia e all’estero, volte ad arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. In considerazione dei suoi fini istituzionali, l’Associazione sarà soggetta sia al riconoscimento nazionale come “Associazione di volontariato” ai sensi della Legge 11/08/1991 n°266 mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, sia al riconoscimento di idoneità ad operare nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi dell’art. 28 della Legge 26/02/1987 n°49. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (lettera a del D.lgs 460/97) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 3 Attività Le attività dell’Associazione, svolte dai suoi componenti in forma gratuita, si concretizzano attraverso: 1. la promozione, la realizzazione ed il sostegno economico del progetto d’intervento su realtà locali in stato di necessità, ovunque in Italia e nel mondo. 2. l’invio di volontari ed il coordinamento delle loro attività nelle sedi di attuazione dei progetti. 3. il sostegno economico a programmi di sviluppo, autosufficienza, auto sostegno ed autogestione da parte delle realtà locali 4. la promozione di un attività didattica rivolta sia ai propri componenti, sia ai beneficiari dei progetti. 5. la promozione di affiancamenti e collaborazioni nei confronti di persone, società, associazioni, enti pubblici o privati, organismi e istituzioni nazionali, esteri ed internazionali che possono avere fini similari, con lo scopo di meglio raggiungere, coordinare ed ampliare i propri fini istituzionali. 6. l’attività di informazione, anche a mezzo di proprie pubblicazioni periodiche. 7. il coinvolgimento di persone, società, associazioni, enti pubblici e privati, organismi ed istituzioni nel supporto generale, tecnico ed economico alle attività sopra descritte. L’ Associazione può altresì svolgere tutte le attività direttamente connesse ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad essi integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti nella legge. Le attività vengono svolte nel rispetto delle realtà culturali e sociali dei Paesi in cui l’associazione porta il proprio intervento, evitando di imporre forme religiose, ideologiche, organizzative, tecnologiche non condivise dagli interessati. Art. 4 Risorse economiche Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Art. 5 Responsabilità dell’organizzazione L’Associazione risponderà con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Associazione assicurerà i propri associati ed i volontari contro gli infortuni e per i danni derivanti da responsabilità civile. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.” L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge” Art. 6 Associati Sono distinti in:
Le quote associative sono valide per un anno. In caso di mancato pagamento della quota associativa entro la fine dell’anno , l’associato si considera decaduto ed entro 60 giorni gli sarà comunicata la cancellazione dal Libro degli associati: può essere riammesso solo ripresentando nuova domanda al Consiglio Direttivo, ad insindacabile giudizio dello stesso. L’importo della quota associativa viene fissata di anno in anno dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. La perdita della qualifica di associato può avvenire per:
Spetta al Consiglio Direttivo tenere presso la sede sociale il Libro degli associati, che verrà aggiornato secondo le entrate e le uscite dei singoli inserimenti. La qualifica o la perdita di associato dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla data in cui è avvenuta la movimentazione. Art.7 Diritti e doveri degli Associati Tutti i soci dell’associazione hanno uguali diritti e doveri. Tra gli associati vige una disciplina uniforme volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto. E’ escluso il voto per corrispondenza così come previsto dalla Circolare n. 168/E del 1998 del Ministero delle Finanze”. del rapporto associativo e delle modalità associative. I diritti e i doveri degli associati sono:
Art.8 Aderenti esterni L’Associazione per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali di cui al precedente art. 2, nonché per lo svolgimento delle Attività di cui al precedente art.3, si potrà avvalere della collaborazione di Volontari non associati (Aderenti Volontari) e di Sostenitori non associati (Aderenti Sostenitori)
Tali categorie non avranno alcun obbligo di sottoscrizione e/o versamento di quote associative e non avranno diritto di voto in Assemblea. Art.9 Dipendenti e collaboratori Tutti gli associati e gli Aderenti esterni all’Associazione prestano la propria opera gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L’Associazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività ad essa svolta. L’Associazione può altresì utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro accordi e contratti. L’Associazione può sottoscrivere eventuali coperture inerenti alle suddette attività. Art. 10 Organi dell’Associazione Organi dell’Associazione sono:
Art. 11 L’Assemblea è costituita dagli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa e regolarmente iscritti al Libro associati. Può essere ordinaria o straordinaria. 1. L’ASSEMBLEA ORDINARIA: a) stabilisce e verifica gli indirizzi e le direttive generali dell’associazioni; b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo; c) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali; d) approva il bilancio consuntivo e preventivo; e) delibera su provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio Direttivo; f) delibera su ogni questione di ordinaria amministrazione, su richiesta del Consiglio Direttivo; g) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, gli associati onorari; h) nomina il revisore dei conti; L’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il 31 maggio, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente. L’Assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta almeno il 20%( venti per cento) degli associati. La convocazione viene fatta dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta, con preavviso agli associati di almeno 15 giorni a mezzo di lettera raccomandata o fax o messaggio di posta elettronica ammessi, stabilendo il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’Assemblea. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato. Nel caso di assenza di entrambi , l’Assemblea elegge tra gli associati presenti un proprio Presidente per la sola durata dell’assemblea. 2. L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA: a) apporta modifiche allo Statuto; b) decide lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione, procedendo alla nomina dei liquidatori, nonché in ordine alle devoluzione del patrimonio sociale verso associazioni od attività similari o secondo le disposizioni di legge; c) approva la fusione o l’assorbimento con altre associazioni aventi finalità similari, su proposta del Consiglio Direttivo, Essa delibera con la presenza, in proprio o per delega, dei tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. L’assemblea può essere tenuta in audio videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che sia possibile l’identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e del Segretario, che tutti possano intervenire alla discussione, possano ricevere o trasmettere documenti e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di 11 componenti, eletti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni. I suoi componenti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa e regolarmente iscritti al Libro degli associati; in caso contrario, essi decadono automaticamente. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e le altre cariche sociali eventualmente ritenute necessarie. I consiglieri possono essere rieletti per una o più volte. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Tutte le cariche decadono con la scadenza del Consiglio stesso. Il Presidente, o uno tra i soci fondatori su delega del Presidente, hanno la firma e la rappresentanza dell’Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’Assemblea ordinaria degli associati,anche individualmente, in qualsiasi momento dietro giusta causa. Il numero dei componenti può venire reintegrato per cooptazione a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. I componenti cooptati durano in carica fino alla prossima Assemblea, che delibera le nuove nomine. Qualora venga meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti in carica, automaticamente decade tutto il Consiglio, il quale rimane in carica solo per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e per la convocazione con urgenza dell’assemblea, che dovrà rieleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Consiglio direttivo: a) curare l’esecuzione delle delibere assembleari, b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività associative; c) promuovere, definire ed elaborare i programmi per la realizzazione degli scopi associativi; d) nominare i Responsabili di comitati, commissioni permanenti, gruppi di lavoro e di progetto; e) stipulare convenzioni tra l’Associazione e altri enti, organizzazioni o soggetti nazionali, internazionali ed esteri; f) proporre all’Assemblea e rendere esecutiva la stipula di affiancamenti e collaborazioni nei confronti di persone, società, associazioni, enti pubblici e privati, organismi ed istituzioni nazionali ed esteri ed internazionali che possono avere fini similari con lo scopo di meglio raggiungere, coordinare ed ampliare i propri fini istituzionali, anche per quanto riguarda la compartecipazione economica, in ottemperanza alle decisioni dell’Assemblea; g) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo; h) convocare assemblee previste per statuto; i) deliberare in materia di ammissione, recesso ed esclusione degli associati; j) proporre all’Assemblea la nomina degli associati onorari; k) proporre all’assemblea degli associati l’importo e le modalità di versamento delle quote associative; l) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle attività associative; m) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con associati e/o terzi; n) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione dell’associazione non riservati all’Assemblea delle norme di legge o dal presente statuto; o) custodire ed aggiornare presso la sede sociale i libri associativi, contabili e fiscali a disposizione del Consiglio Direttivo e del Revisore; Tutti gli associati hanno diritto di accedere al Libro degli associati e al Libro dei Verbali delle assemblee.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con riferimento alle indicazioni programmatiche dell’assemblea; può predisporre, inoltre, tutti i regolamenti necessari e/od opportuni per il miglior svolgimento dell’attività associativa da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri, con firma singola o congiunta, ad un comitato esecutivo, ad uno o più consiglieri delegati, determinandone compiti, facoltà, responsabilità e durata dell’incarico; può inoltre istituire commissioni permanenti, gruppi di lavoro, comitati e qualsiasi altro organismo interno all’Associazione, affidandone il coordinamento ad uno o più Responsabili, in funzione del raggiungimento degli scopi istituzionali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ovunque in Italia almeno 2 volte l’anno e inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vicepresidente con comunicazione scritta a mezzo lettera, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno otto giorni prima e contenente l’ordine del giorno la data, l’ora e il luogo della riunione. Le singole riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in video conferenza, estese a tutti i partecipanti, purchè regolarmente registrati e purchè sia possibile l’identificazione personale dei partecipanti da parte del Presidente e del Segretario. Dello svolgimento delle riunioni deve essere tenuta regolare verbalizzazione. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
L’assemblea nomina un Revisore contabile iscritto nell’elenco dei Revisori dei conti, al quale spetta il controllo della gestione dell’Associazione: egli deve accompagnare il bilancio con una propria relazione di controllo. Il Revisore ha diritto di esercitare la funzione di controllo in qualsiasi momento, di intervenire alle riunioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto o dai successivi regolamenti e di richiedere al Consiglio Direttivo l’utilizzo di propri collaboratori e consulenti. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L’associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro i cinque mesi successivi.
E’ vietato all’associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili, capitali o beni, fondi, riserve a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli eventuali utili, capitali o beni, nonché i proventi di attività commerciali accessorie o di altre forme di autofinanziamento, devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art.19 In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione similare od a fini di pubblica utilità secondo le decisioni dell’Assemblea straordinaria, sentito l’organismo di controllo- Agenzia per le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale- istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra gli associati e l’Associazione, anche se promosse dai consiglieri, liquidatori e Revisore ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Il Collegio nominato deciderà entro 90(novanta) giorni dalla costituzione, in modo vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
L’associazione è regolata dal presente statuto e, per quanto non esplicitamente previsto, dalle norme vigenti in materia.
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| Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Gennaio 2009 15:47 |
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